Dr. Antonio E. M. ATTANASIO

LA TERAPIA TERMALE

 


La terapia termale non guarisce l'influenza, e non guarisce i tumori, ma può correggere certi atteggiamenti sbagliati verso la vita che sono alla radice di molte malattie fisiche e nervose di natura cronica. Nel 1980 ho conseguito il diploma di specializzazione in Idrologia, Climatologia e Talassoterapia presso l'Università degli Studi di Milano, sotto la guida del Prof. Roberto Gualtierotti, col quale ho poi collaborato per qualche anno. Al di fuori dell'ambito accademico, ho poi fatto parte per parecchi anni del gruppo redazionale della rivista Terme e Salute, dell'Editoriale Rusconi, poi divenuta autonoma come Terme Europa.

Chi desidera informazioni e consigli in merito alla possibilità di eseguire terapie termali, può scrivere a attanasio@attanasio.it

Le informazioni che seguono sono state prese dal sito della Regione Lombardia: www.sanita.regione.lombardia.it che si consiglia di visitare per verificare eventuali variazioni e aggiornamenti. 

 

Gli assistiti possono accedere agli stabilimenti termali per la cura di una delle patologie di cui al D.M. 15/12/94 con la sola prescrizione del medico curante.

E’ invece di competenza del medico specialista di struttura pubblica la dichiarazione per la fruizione delle cure termali al di fuori del periodo di ferie da parte dei lavoratori il cui contratto di lavoro prevede questa possibilità.

Nell’arco di un anno solare (1°gennaio-31dicembre) ciascun assistito ha diritto ad usufruire di un solo ciclo di cura con oneri a carico del S.S.N.

Fanno eccezione le categorie protette (invalidi di guerra e di servizio, ciechi, sordomuti e invalidi civili) che possono usufruire, nel corso dell’anno solare, di un ulteriore ciclo di cure correlato alla patologia invalidante.

All’atto dell’accettazione presso lo stabilimento termale prescelto, gli assistiti sono tenuti a dichiarare, sul retro della prescrizione, sotto la propria responsabilità, che nell’anno solare non hanno usufruito di altro ciclo di cura termale con oneri a carico del S.S.N. oppure di appartenere ad una delle categorie protette di cui sopra.

Gli assistiti che accedono agli stabilimenti termali sono tenuti a partecipare alla spesa sanitaria versando un ticket o una quota fissa secondo le condizioni di seguito elencate:

 

TIPOLOGIA DELLE SITUAZIONI PREVISTE PRESTAZIONI ESENTI QUOTA FISSA PER RICETTA

Cittadini di età inferiore ad anni 6 o superiore ad anni 65 appartenenti a nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a € 36.151,98.


ESENZIONE GENERALE

Pagamento della quota fissa per ricetta pari a € 3,10.

Cittadini italiani con invalidità permanente non inferiore ad ¼ della capacità lavorativa per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di atti e fatti previsti dall’art. 1 della Legge n.302/1990

Esenti solo le prestazioni correlate alla patologia invalidante.

Pagamento della quota fissa per ricetta pari a € 3,10

Cittadini titolari di pensione sociale più familiari a carico

ESENZIONE GENERALE

Pagamento della quota fissa per ricetta pari a € 3,10

Titolari di pensione sociale e familiari a carico


ESENZIONE GENERALE

pagamento della quota fissa per ricetta pari a € 3,10

Cittadini disoccupati più familiari a carico, purchè appartenenti a nucleo familiare con reddito complessivo inferiore a € 8.236,31 incrementato a € 11.362,05 in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,45 € per ogni familiare a carico.


ESENZIONE GENERALE

Pagamento della quota fissa per ricetta pari a € 3,10

Cittadini invalidi di guerra appartenenti alle categorie: I - V


ESENZIONE GENERALE

Pagamento della quota fissa per ricetta pari a € 3,10 eccezion fatta per i titolari di pensione diretta e vitalizia.

Cittadini invalidi di guerra appartenenti alle categorie: VI -VIII

Esenti solo le prestazioni correlate alla patologia invalidante.

Pagamento della quota fissa per ricetta pari a € 3,10 eccezion fatta per i titolari di pensione diretta e vitalizia.

Cittadini invalidi per lavoro superiore ai 2/3


ESENZIONE GENERALE

Pagamento della quota fissa per ricetta pari a € 3,10 eccezion fatta per i beneficiari di rendita invalidità per lavoro.

Cittadini invalidi per lavoro inferiore ai 2/3

Esenti solo le prestazioni correlate alla patologia invalidante.

Pagamento della quota fissa per ricetta pari a € 3,10.

Cittadini invalidi per servizio appartenenti alle categorie: I -V


ESENZIONE GENERALE

Pagamento della quota fissa per ricetta pari a € 3,10 eccezion fatta per i grandi invalidi di servizio appartenenti alla prima categoria.

Cittadini invalidi per servizio appartenenti alle categorie: VI - VIII

Esenti solo le prestazioni correlate alla patologia invalidante

Pagamento della quota fissa per ricetta pari a € 3,10.

Cittadini invalidi civili superiore ai 2/3, invalidi civili con assegno di accompagnamento e invalidi civili con indennità di frequenza.


ESENZIONE GENERALE

Pagamento della quota fissa per ricetta pari a € 3,10 eccezion fatta per gli invalidi civili al 100%.

Cittadini ciechi e sordomuti di cui agli artt. 6 e 7 della Legge 482/68


ESENZIONE GENERALE

Pagamento della quota fissa per ricetta pari a € 3,10 eccezion fatta per i ciechi assoluti.

Cittadini affetti da neoplasie

ESENZIONE GENERALE

Pagamento della quota fissa per ricetta pari a € 3,10

Cittadini affetti dalle patologie di cui al D.M. 1.2.1991

Esenti solo le prestazioni correlate alla patologia

Pagamento della quota fissa per ricetta pari a € 3,10

Cittadini lavoratori infortunati o tecnopatici (durante la inabilità assoluta o temporanea)

Esenti solo le prestazioni correlate alla patologia

Pagamento della quota fissa per ricetta pari a € 3,10.

 
Cittadini non esenti dalla spesa sanitaria Pagamento delle prestazioni fino ad un massimo di € 50 per ricetta. Pagamento della quota fissa per ricetta non dovuto.

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